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Agrifondo informa gli aderenti che la legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha introdotto alcune
novità in materia di prestazioni pensionistiche complementari, modificando l’art. 11 del
decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

In particolare, accanto alle modalità di erogazione già previste, sono state introdotte nuove
forme di prestazione pensionistica che consentono agli aderenti, al momento del
pensionamento, di scegliere ulteriori modalità di fruizione della posizione individuale
maturata.

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, con Deliberazione del 25 giugno 2026, ha
fornito le prime istruzioni applicative, al fine di assicurare un’informazione chiara agli aderenti
e una gestione ordinata delle nuove prestazioni da parte delle forme pensionistiche
complementari. Agrifondo, in qualità di fondo pensione negoziale in regime di contribuzione
definita, provvederà ad adeguare la propria documentazione informativa e le procedure
operative secondo quanto previsto dalla normativa e dalle istruzioni COVIP.

Le nuove prestazioni pensionistiche

Le nuove tipologie di prestazione introdotte sono le seguenti:
• la rendita a durata definita, ossia una prestazione erogata per un periodo
predeterminato, di norma commisurato alla vita attesa residua dell’aderente al
momento della richiesta;
• i prelievi liberamente determinabili, che consentono all’aderente di richiedere, tempo
per tempo, l’erogazione di importi a valere sul montante residuo, entro i limiti previsti
dalla normativa;
• l’erogazione frazionata del montante accumulato, che consente di ricevere la
posizione maturata in forma rateizzata per un periodo scelto dall’aderente, comunque
non inferiore a cinque anni.

La rendita a durata definita e i prelievi liberamente determinabili sono richiedibili a decorrere
dal 1° luglio 2026. L’erogazione frazionata del montante accumulato potrà essere richiesta a
decorrere dal 31 ottobre 2026.

Caratteristiche principali

Le nuove prestazioni sono alternative alla rendita vitalizia e non sono combinabili tra loro.
Resta ferma la possibilità, nei limiti previsti dalla normativa, di richiedere una parte della
prestazione in capitale e la restante parte secondo una delle modalità di erogazione
disponibili. La posizione individuale residua rimane investita presso Agrifondo e continua a
essere valorizzata in base all’andamento della gestione finanziaria del comparto di
riferimento. Di conseguenza, l’importo delle prestazioni può variare nel tempo in funzione dei
risultati della gestione.

Una volta iniziata la liquidazione della prestazione scelta, l’opzione non può essere revocata,
salvo la possibilità per l’aderente di convertire successivamente il montante residuo in rendita
vitalizia, secondo quanto previsto dalla normativa e dalla documentazione del Fondo. Prima
della liquidazione del primo importo, resta ferma la possibilità di revoca nei casi e nei termini
previsti. Dal momento in cui l’aderente accede ad una prestazione pensionistica
complementare, non possono più essere esercitate le prerogative tipiche della fase di
accumulo, quali anticipazioni, trasferimenti e RITA, fatta salva la possibilità di effettuare lo
switch di comparto secondo le regole previste dal Fondo.

Le nuove prestazioni non sono inoltre cumulabili con una RITA eventualmente già in corso di
erogazione.

Indicazione dei beneficiari in caso di decesso

Al momento della richiesta di una delle nuove prestazioni, l’aderente dovrà indicare i soggetti
legittimati a riscattare l’eventuale montante residuo in caso di decesso.
Tale indicazione è necessaria ai fini della completezza della richiesta e potrà anche consistere
nella conferma dei soggetti già precedentemente indicati durante la fase di accumulo.

Aspetti da valutare

Prima di scegliere una delle nuove modalità di erogazione, è importante che l’aderente valuti
attentamente le proprie esigenze personali e previdenziali.
In particolare, occorre considerare che:

• il montante residuo rimane investito e, quindi, il valore della prestazione può variare in
base all’andamento dei mercati finanziari;
• la prestazione scelta può esaurirsi prima del termine della vita del beneficiario, qualora
la durata della vita risulti superiore al periodo di erogazione prescelto;
• richieste di importo elevato o concentrate nella fase iniziale possono ridurre le risorse
disponibili per il restante periodo di pensionamento;
• i prelievi e le rate erogate riducono progressivamente il montante residuo;
• le diverse modalità di prestazione possono essere soggette a differenti regimi fiscali.

Costi

Gli eventuali costi applicati alle nuove prestazioni saranno indicati nella documentazione del
Fondo e gli stessi saranno comunque contenuti e strettamente limitati alle spese
amministrative effettivamente sostenute per la gestione e l’erogazione delle prestazioni.

Periodo transitorio

Al fine di consentire l’adeguamento dei sistemi e dei processi operativi necessari alla gestione
delle nuove prestazioni, è previsto un periodo transitorio. Durante tale periodo, Agrifondo
potrà acquisire le richieste degli aderenti aventi diritto, fermo restando che la liquidazione e
l’erogazione delle nuove prestazioni potranno avvenire successivamente al completamento
degli adeguamenti operativi necessari.

Il periodo transitorio non potrà comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 2026.
Prima che Agrifondo proceda alla liquidazione del primo importo, l’aderente potrà revocare la
scelta effettuata.

Ulteriori informazioni

Agrifondo provvederà ad aggiornare la propria documentazione informativa, il Documento
sulle rendite, la modulistica e le sezioni del sito interessate, secondo quanto previsto dalle
istruzioni COVIP.

Gli aderenti sono invitati a consultare la documentazione disponibile nell’area pubblica del
sito web e, per ogni ulteriore esigenza, a contattare il Fondo attraverso i recapiti indicati sul
sito.

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